DIRITTO DI VISITA AI FIGLI

Come devono comportarsi i genitori separati e/o divorziati per vedere i propri figli?

Nella fase di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, in cui gli spostamenti sono più o meno  limitati a seconda del colore assegnato alla zona di residenza, il genitore separato e/o divorziato può muoversi per raggiungere il figlio minorenne che si trova presso l’altro genitore o per condurlo presso la propria abitazione? 

La risposta è SI’!

Il Governo ha espressamente chiarito, in più occasioni, che tali spostamenti sono consentiti, anche se comportano il superamento dei confini regionali o comunali, purché ciò avvenga in conformità ai provvedimenti assunti in sede di separazione o divorzio (o, nel caso di coppie di fatto, ai provvedimenti che regolano l’affidamento dei figli), oppure, in mancanza di tali provvedimenti, vi sia un accordo in tal senso tra i genitori. 

Lasciano qualche perplessità la modalità usate dal Governo per fornire detto chiarimento, poiché, nonostante la pandemia e la conseguente emergenza durino da ormai molti mesi e sia stata emessa una pioggia di interventi volti a regolamentare i vari aspetti di tale situazione (prevedendo, tra le altre cose, anche la possibilità di ricongiungimento per le coppie) in nessuno di questi interventi si è mai ritenuto di esplicitare la possibilità di spostamento in deroga alle limitazioni, per i genitori che vogliono vedere i figli. La suddetta indicazione si rinviene solamente sulla pagina delle F.A.Q. del sito web dell’Esecutivo.

Tale indicazione è comunque confermata anche dalla prevalente e più oculata giurisprudenza (Tribunale di Milano, Tribunale per il Minorenni di Roma, Tribunale di Torre Annunziata ed altri, anche se non mancano voci discordanti). I Giudici si sono trovati a dover bilanciare gli interessi in gioco, dove i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono, da un lato, il diritto alla bigenitorialità del minore, e, dall’altro, il diritto alla salute.

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a) Cos’è il diritto alla bigenitorialità?

Si tratta di un principio di carattere generale che affonda le sue radici nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Esso è stato poi fatto proprio sia dal nostro Legislatore che dalla giurisprudenza.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9764 del 2019 (tra le altre), ha stabilito che il principio di bigenitorialità va inteso “come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione” del figlio stessoIn altre parole, il fanciullo ha diritto di avere relazioni stabili e continuative con entrambi i genitori, anche laddove sia intervenuta tra questi ultimi una separazione legale o di fatto. In buona sostanza, la fine del rapporto tra i genitori (matrimonio o relazione che sia) non può in alcun modo comportare una rottura dei rapporti tra uno dei genitori da una parte (in particolare quello non affidatario o quello che non ha la collocazione prevalente del figlio) ed il figlio minore stesso; ciò perché si ritiene che detto rapporto sia essenziale ai fini del raggiungimento di un sano equilibrio psico-fisico del fanciullo. 

b) Dall’altro lato si pone il diritto alla salute e tutte le misure limitative della libertà personale varate del Governo per far fronte al pericolo di contagio, in primis le limitazione della libertà di movimento, circolazione e aggregazione.

Il menzionato indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto che diritto di ogni genitore di passare del tempo e di mantenere un rapporto stabile con il figlio ed il corrispondente diritto di quest’ultimo ad una frequentazione di entrambi i genitori prevalga sulle disposizioni limitative degli spostamenti e della circolazione imposte dall’emergenza Covid.

È stato inoltre specificato che gli odierni e seppur diffusi mezzi di comunicazione informatici, non sono sufficienti di per sé a garantire la summenzionata stabilità del rapporto genitore-figlio, non essendo gli stessi in grado di sostituire gli incontri fisici.

Il diritto alla bigenitorialità può tutt’al più essere compresso in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute del minore, proprie del caso di specie (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa del genitore, ovvero dalla provenienza di quest’ultimo da zone caratterizzate da una particolare diffusione del virus). 

Quanto esposto, tuttavia non toglie che i genitori separati, divorziati o che comunque non stanno più insieme debbano rispettare determinate disposizioni:

– devono innanzitutto attenersi – come già anticipato – alle condizioni di visita al figlio previste dai provvedimento del giudice, o, in mancanza, devono trovare un accordo con l’altro genitore;

– per lo spostamento, se devono essere varcati i confini regionali o comunali, a seconda dell’incisività delle misure adottate dalla autorità competenti, è necessario che si muniscano di autocertificazione ed è consigliabile altresì che portino con sé una copia dei suddetti provvedimenti giudiziari o, in mancanza di tali provvedimenti, l’accordo raggiunto con l’altro genitore in merito alle visite al figlio;

– chi si trova in quarantena od è affetto da Covid-19 – chiaramente – non può per alcuna ragione spostarsi dalla propria abitazione;

– infine a chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre deve comunque rimanere a casa, limitare al massimo il contatto con altre persone e contattare il medico curante.

Pertanto al di là del diritto di spostarsi per vedere o prendere con sè il figlio, ai genitori divisi è comunque richiesto un comportamento attento e responsabile.